{"id":370,"date":"2020-03-01T17:59:38","date_gmt":"2020-03-01T16:59:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.stitesino.it\/?page_id=370"},"modified":"2026-03-24T20:20:49","modified_gmt":"2026-03-24T19:20:49","slug":"legge-124-2017","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/www.stitesino.it\/index.php\/legge-124-2017\/","title":{"rendered":"Legge 124\/2017"},"content":{"rendered":"<p>LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 &#8211; Legge annuale per il mercato e la concorrenza.<br \/>\nArticolo 1<br \/>\nComma 125.<br \/>\nA decorrere dall&#8217;anno 2018, i soggetti di cui all&#8217;articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all&#8217;articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche&#8217; le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all&#8217;articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche&#8217; con societa&#8217; controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa&#8217; da loro partecipate, e con societa&#8217; in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa&#8217; da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell&#8217;anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell&#8217;eventuale bilancio consolidato. L&#8217;inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell&#8217;entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta&#8217; e all&#8217;esclusione sociale, di cui all&#8217;articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.<br \/>\nComma 126.<br \/>\nA decorrere dall&#8217;anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa&#8217; controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L&#8217;inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.<br \/>\nComma 127.<br \/>\nAl fine di evitare l&#8217;accumulo di informazioni non rilevanti, l&#8217;obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l&#8217;importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.<br \/>\nComma 128.<br \/>\nAll&#8217;articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abOve i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi&#8217; pubblicati i dati consolidati di gruppo\u00bb.<br \/>\nComma 129.<br \/>\nAll&#8217;attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa&#8217; di cui ai predetti commi provvedono nell&#8217;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br \/>\nI dati relativi agli incassi del Servizio Trasporto Infermi del Tesino (codice fiscale 90006540224) nell&#8217;anno 2025 sono i seguenti:<br \/>\neuro 3469.61 dall&#8217;Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della provincia di Trento quale rimborso per l&#8217;attivit\u00e0 di servizi sanitari svolti in convenzione. euro 32100 dalla Provincia Autonoma di Trento quale contributo LP 16\/2010.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 &#8211; Legge annuale per il mercato e la concorrenza. 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